Nuove Regolamentazioni Europee: nuove restrizioni e sostanze soggette ad autorizzazione

PFOA (acido perfluorottanoico): pubblicate le restrizioni nel regolamento REACH

E’ stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento Europeo 2017/1000 che regola l’uso ed il contenuto negli articoli del PFOA, i suoi Sali e alcune altre sostanze fluorurate correlate.

Come noto l’uso del PFOA e  delle sostanze ad esso correlate è piuttosto vasto in differenti campi industriali, ma in ambito specificatamente tessile possiamo ricordare la produzione di fluoropolimeri utilizzati principalmente per conferire prestazioni durevoli di idro ed oleo repellenza ai tessuti sia destinati all’abbigliamento moda sia a capi tecnici per la sicurezza, trattamenti DWR.

Il PFOA sarà limitato in basse concentrazioni, 25 ppb,  a partire dal 4 luglio 2020.

Le nuove restrizioni del Regolamento EU 2017/1000 per il PFOA prevedono i seguenti requisiti :

  1. Il PFOA ed i suoi Sali dal 4 luglio 2020 dovranno essere limitati ad un massimo di concentrazione di 25 ppb in tutti gli articoli tessili, mentre nei capi e nei materiali che costituiscono parti di dispositivi di protezione dei lavoratori o nelle membrane medicali tale limite entrerà in vigore solo a partire da luglio 2023
  2. le sostanze correlate al PFOA individuate dal regolamento, vale a dire sostanze derivate che abbiano come base della loro struttura chimica dei gruppi perfluoeptilici o perfluotottilici, quali a titolo di  esempio i fluorotelomeri alcolici FTOH 8:2 oppure i derivati acrilati, o  ancora le loro combinazioni dovranno avere contenuti di contaminazione massimi di 1000 mg/kg, pari a 1 mg/kg, con medesime scadenze temporali dei precedenti.

Tali restrizioni regolate alla voce 68 dell’Allegato XVII del Regolamento REACH non si applicano al PFOS (perfluroottano sulfonato) già regolato dal Regolamento n. 850/2001 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), oppure alla fabbricazione di una sostanza, se questa è un inevitabile sottoprodotto della produzione di composti chimici fluorurati con una catena costituita da un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a 6 e ancora ad altre applicazioni di interesse non prettamente tessile.

 Si ricorda che nel giugno 2013 il Comitato degli Stati membri (CSM) aveva  identificato il PFOA come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica («PBT») determinando di conseguenza il suo inserimento nella Candidate list delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). Secondo la nuova classificazione del Regolamento EC n. 1272/2008 il PFOA è classificato cancerogeno di categoria 2

 

REACH: aggiornato l'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione.

 

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2017/999 del 13 giugno 2017 è stato aggiornato l'Allegato XIV del REACH, ovvero l'elenco delle sostanze soggette a regime di autorizzazione.

Sono state inserite 12 nuove SVHC (Substance of Very High Concern), sostanze "estremamente preoccupanti" perché caratterizzate da proprietà cancerogene, tossicità per la riproduzione, persistenza nell'ambiente, altamente bioaccumulabili e che per degradazione presentano proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

Tra le sostanze aggiunte alcune sono di notevole interesse per il mondo tessile: si tratta di 4 ftalati e 2 alchilfenolietossilati (APEO).

Il Regolamento REACH mira a garantire che i rischi derivanti dall'utilizzo delle sostanze SVHC siano controllati e che tali sostanze vengano sostituite con alternative meno pericolose.

L'identificazione di una sostanza come SVHC e la sua inclusione nella Candidate List può determinare obblighi giuridici per gli importatori, i produttori e i fornitori di un articolo, cha vanno dall’obbligo di comunicazione fino alla notifica all’ECHA.

Le sostanze invece che, da candidate all’autorizzazione, vengono inserite nell'Allegato XIV  del regolamento REACH non possono essere immesse sul mercato, né utilizzate dopo una certa data, a meno che non venga richiesta un'autorizzazione per un uso specifico e si dimostri che il loro uso può avvenire in condizioni di sicurezza. Fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle di una sostanza che rientra nell'elenco delle autorizzazioni possono presentare richiesta di autorizzazione.

Tra le nuove SVHC inserite nell’Allegato XIV troviamo di interesse tessile :

•             Diisopentilftalato (CAS: 605-50-5)

•             Ftalato di bis(2-metossietile) (CAS 117-82-8

•             Dipentilftalato (CAS 131-18-0)

•             N-pentilisopentilftalato (CAS 776297-69-9)

•             4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato [che comprende sostanze ben definite e sostanze UVCB, polimeri e omologhi]

•             4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato [sostanze con catena alchilica lineare e/o ramificata C9 legata covalentemente in posizione 4 al fenolo, etossilato che coprono sostanze UVCB e ben definite, polimeri e omologhi, che includono qualsiasi isomero e/o combinazioni di isomeri]

 

Gli ftalati possono essere utilizzati come plastificanti nel PVC, quindi presenti in articoli che comprendono parti plastiche flessibili o nei tessili spalmati (pelle o finta pelle) o ancora nel coating per la stampa.

Gli APEO invece per le loro proprietà tensioattive sono presenti in molte lavorazioni, utilizzati come agenti imbibenti/bagnanti, detergenti, ammorbidenti, emulsionanti/disperdenti per coloranti e inchiostri e anche come agenti di purga.